titolo I: denominazione, sede e scopo
art. 1:
e' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale
amatoriale denominata: l'orastrana. [omissis]
art. 2:
l'associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione
dei soci di vivere l'esperienza teatrale. l'associazione potrà aderire alle federazioni
teatrali organizzate nel territorio provinciale, regionale e nazionale.
art. 3:
l'associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e
l'arte nel settore del teatro. in particolare l'associazione si propone di: realizzare
spettacoli teatrali anche attraverso l'interazione fra diverse discipline artistiche e
l'arte dell'improvvisazione; promuovere le arti visive di qualsiasi genere; favorire la
crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di
formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole,
istituzioni ecc.; valorizzare le tradizioni popolari; partecipare a rassegne e concorsi
teatrali culturalmente qualificati; organizzare e realizzare, anche per conto di terzi,
manifestazioni, rassegne, concorsi, mostre, sia nazionali che internazionali; collaborare
con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative, che
perseguono scopi e finalità affini; realizzare iniziative pubblicistiche nel settore della
cultura tramite qualsiasi tipo di media; favorire la partecipazione dei soci ad iniziative
di ricerca, di sperimentazione, di formazione; promuovere e realizzare ogni altra iniziativa
direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.
titolo II: i soci
art. 4:
possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed
i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa.
i soci possono essere soci ordinari e soci sostenitori. soci ordinari sono coloro che operano nell'associazione. soci sostenitori sono coloro che, anche non prestando la loro collaborazione all'interno
dell'associazione, ne condividono gli scopi e le iniziative. tali soci non avranno diritto al voto
nelle assemblee. si ammette inoltre la presenza straordinaria di soci onorari. la nomina di tali soci
è decisa esclusivamente dal consiglio direttivo, anche su segnalazione di uno dei soci. soci onorari
sono coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell'associazione pur non collaborando attivamente
con essa. tali soci non saranno tenuti al pagamento della quota associativa e non avranno diritto al
voto nelle assemblee.
art. 5:
l'ammissione a socio della associazione è subordinata all'accettazione del presente statuto
e del regolamento interno, all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo
nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione e al pagamento della
quota associativa annuale. la partecipazione dei soci all'associazione non potrà essere temporanea.
la domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata
da un genitore o da chi ne fa le veci.
art. 6:
i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi
dell'associazione, di corrispondere le quote associative. tutti i soci hanno diritto di partecipare alla
vita associativa e svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
tutti i soci permetteranno, a scopo divulgativo e promozionale, la divulgazione in internet e/o su altri
mezzi divulgativi delle foto e dei video relativi alla vita associativa, nel rispetto della normativa vigente.
le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. non è ammessa la
trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. ai soci possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,
preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.
art. 7:
i soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le
regole
dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce. il comportamento verso
gli altri soci e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà attuato con correttezza
e buona fede. i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli
organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
art. 8:
la qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo
annuale
del tesseramento all'ente di affiliazione dell'associazione. le dimissioni dovranno essere comunicate per
iscritto al consiglio direttivo. il socio può essere espulso su delibera del consiglio direttivo
conseguentemente a comportamenti non consoni agli scopi o al regolamento dell'associazione nonché quando
ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o morali all'associazione.
la morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla
data di scadenza stabilita dal consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine
ingiuntogli dallo stesso consiglio direttivo. la morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea
su proposta del consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato e applicato le eventuali
procedure arbitrali e conciliative.
art. 9:
la perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di
quanto versato all'associazione.
[omissis]